Aforismi ...

Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. (Jim Morrison)
 

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Assegni e Libretti PDF Stampa E-mail
Dall 30 Aprile 2008  gli Assegni di Conto Corrente "Trasferibili"  sono soggetti ad un'imposta di bollo di 1,50 Euro.

Inoltre questi assegni non possono superare l'importo di 5.000 Euro

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18 emanata il 7 Marzo 2008, chiarisce le modalità di pagamento dell’imposta di bollo dovuto dai soggetti che rilasciano gli effetti indicati nell’articolo 49 del Decreto Legislativo 231 del novembre 2007

 Il testo completo della circolare è sul sito www.agenziaentrate.gov.it e un articolo di approfondimento è stato pubblicato nell’edizione di Fiscooggi.it del 7 Marzo.

 Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione " (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L) regolamenta tra l'altro anche i Libretti di Risparmio al Portatore.

E' vietato, ad esempio, detenere un SALDO  sui libretti al portatore superiore a 5.000 Euro.

I possesso di  libretti preesistenti alla data 30 aprile 2008 dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro il 30 giugno 2009; per adeguarsi devovo ridurre progressivamente il saldo o provvedere alla chiusura del libretto stesso.

Sarà vietato inoltre il trasferimento di:

  • DENARO CONTANTE
  • LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO O POSTALE
  • TITOLI AL PORTATORE

per importi superiori a 5.000 Euro.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiana Spa

Agli assegni rilasciati in FORMA LIBERA verrà applicata un imposta di bollo pari a 1.50 EURO  , tali assegni non potranno superare l’importo di 5.000 EURO.

Le girate sugli assegni devono riportare il CODICE FISCALE del GIRANTE, in caso contrario risulterà nulla e quindi priva di valore.

Gli assegni circolari con importo pari o superiore ai 5.000 EURO saranno emessi inderogabilmente con la dicitura NON TRASFERIBILE
 

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